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Applicazione dell’IRAP: lavoro autonomo esonerato se non soddisfa requisito di “complessità”

lentepubblica.it • 18 Novembre 2014

Viceversa, se il professionista si avvale della collaborazione non occasionale di soggetti terzi retribuiti per il lavoro svolto, l’imposta regionale è dovuta

Ai fini dell’applicazione dell’Irap rileva la sussistenza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale, a nulla rilevando il mezzo giuridico ovvero la forma societaria attraverso la quale essa sia attuata, purché sia reso possibile lo svolgimento “complesso” della “complessa” attività dei professionisti. L’attività di lavoro autonomo è infatti esclusa dall’applicazione dell’Irap soltanto quando si tratti di attività non autonomamente organizzata, ricorrendo, il requisito dell’autonoma organizzazione, quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui. (cfr. in tal senso Cass. 12078 e 12079 del 2009).

L’irap sta per imposta regionale sulle attività produttive e a memoria credo sia la prima e vera imposta con connotati estremamente regionali in quanto nella sua determinazione conta dove efettivamente viene svolta la produzione o concluso un contratto e ogni regione ha la sua aliquota (nei limiti stabiliti dal legislatore fiscale) con eventuali maggiorazioni previsti per le regioni in deficit sanitario. Le modalità di pagamento restano le medesime anche se con l’attuazione del federalismo fisclae le novità potrebbero non essere così lontane tanto per le regioni che ne propongono l’abolizione tanto per quelle che intendono aumentare le tasse. Quindi occhio sempre alle aliquote Irap regionali.

Sentenza n. 22674 (udienza 17 luglio 2014)

Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Iofrida Giulia
Irap – Requisiti di autonoma organizzazione – Non rilevanza della forma societaria adottata dall’imprenditore – Rilevanza dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e dell’utilizzo in modo occasionale di lavoro altrui.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

grandi imprese, irap

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